Normativa d’interesse sanitario, infermieristico e ostetrico dal 1990 ad oggi.

FORMAZIONE
Legge 19 novembre 1990, n. 341
Riforma degli ordinamenti didattici universitari
Art. 1. Titoli universitari
Le università rilasciano i seguenti titoli: a) diploma universitario (DU); b) diploma di laurea (DL); c) diploma di specializzazione (DS); d) dottorato di ricerca (DR).
Il sistema della formazione infermieristica riceve un’accelerazione nella conquista del proprio ruolo professionale.
Tuttavia questo provvedimento, pur creando le premesse per un profondo rinnovamento, non interferisce con le tradizionali Scuole per infermieri professionali.
Il corso di diploma universitario costituisce, infatti, un canale formativo parallelo a quello delle Scuole che operano in ambito regionale, rilasciando diplomi che conservano integro il loro valore abilitante ai fini dell’esercizio professionale.

FORMAZIONE & REGOLAMENTO PROFESSIONALE
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502
RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA
’Programmazione sanitaria nazionale e definizione dei livelli uniformi di assistenza’.
Art.6. Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università
…. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell’art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (34), con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità
Art. 8 Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Dopo un breve periodo di transizione (“doppio binario”), viene sancito il definitivo passaggio alla formazione universitaria. Il 502/92 prevede, di conseguenza, come requisito obbligatorio per l’ammissione il possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado. Il titolo rilasciato al termine del corso è un “diploma universitario” a firma del Rettore dell’Università e del responsabile della struttura sede di formazione. Tra il 1994 e il 1998 le Regioni stipulano i protocolli d’intesa con le Università, che diventano così l’unico canale di accesso alla professione infermieristica.
Inoltre l’art. N 8 pone l’accento sull’ importanza dei collegi professionali nella valutazione del comportamento dei professionisti.

FORMAZIONE
D.Lgs. dicembre 1993, n.517
Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Art. 7
1. Nell’art. 6: c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. A norma dell’art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la
formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate…. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto
le figure professionali da formare ed i relativi profili … La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento didattico
universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti…. L’esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all’esercizio professionale.
La formazione avviene in strutture sanitarie, pubbliche o private , accreditate dalla regione;
Alla regione compete la responsabilità della programmazione dei corsi, la gestione delle risorse , l’accertamento dei requisiti di idoneità delle sedi formative individuate sulla base degli standard introdotti dalla Legge n. 795/73;
L’attivazione dei percorsi formativi è assoggettata alla stipulazione di appositi protocolli d’intesa;Viene decretata la soppressione delle scuole oggi in essere , relativamente alle figure individuate dalla norma( infermiere ,tecnici sanitari,terapisti della riabilitazione);
Viene affidata la titolarità dei corsi di insegnamento sia ai dipendenti del ruolo sanitario del S.S.N., sia ai docenti universitari. Ciò legittima e riconosce la specificità disciplinare dell’ infermieristica. Viene inoltre consentito all’infermiere di coordinare i percorsi didattici e di esercitare attività di insegnamento in Università;
Gli aspiranti infermieri devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale.

ESERCIZIO PROFESSIONALE
Legge n. 175 del 05 /02/1992 con modifiche.
“ Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie”
Art. 1 comma 1”La pubblicità concernente l’esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale , nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie”
Art 2 comma 1 “ Per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni […] è necessaria l’autorizzazione del sindaco che rilascia il previo nulla osta dell’Ordine […].
Art.3 Ai fini del rilascio del nulla osta, l’ordine o collegio professionale deve verificare l’osservanza delle disposizioni di cui all’art.1 , nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell’inserzione […]
Art. 3 bis “ Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità”

Si riporta il testo dell’art.3 comma 1 della legge n. 175/92 come modificato dalla presente legge:
Art. 3 “Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all’art. 1 , che effettuino pubblicità […] senza autorizzazione del sindaco , sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall’esercizio della professione sanitaria […]. Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione è da sei mesi a un anno.[…]
Tutela sia il professionista che il cittadino dall’abuso della professione e dalle pubblicità non autorizzate

FORMAZIONE / REGOLAMENTO PROFESSIONALE / eSERCIZIO PROFESSIONALE
D.M. 14 settembre 1994, n. 739 ministero sanità.
Profilo professionale dell’Infermiere
Art. 1
1) E’ individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente profilo: l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica
2) L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria.
5) La formazione infermieristica post – base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree: 
a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica; 
b) pediatria: infermiere pediatrico; 
c) salute mentale – psichiatria: infermiere psichiatrico; 
d) geriatria: infermiere geriatrico; 
e) area critica: infermiere di area critica.
6) In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del Ministero della sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.
7) Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l’esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.
Art. 2.
1 ) Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell’ art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
Il Decreto sulla determinazione del profilo professionale dell’infermiere rappresenta una pietra miliare nel processo di professionalizzazione dell’attività infermieristica . Esso riconosce l’infermiere responsabile dell’Assistenza generale infermieristica precisa la natura dei suoi interventi,gli ambiti operativi,( l’assistenza domiciliare l’hospice, strutture post acuti, strutture ospedaliere, vedono l’infermiere assistere persone in diverse situazioni cliniche, anche terminali attraverso le cure palliative) la metodologia del lavoro le interrelazioni con gli altri operatori,gli ambiti professionali di apprendimento culturale e operativo le cinque aree della formazione specialistica( sanità pubblica, area pediatrica, salute mentale-psichiatria, geriatria, area critica). Il profilo disegnato dal decreto è quello di un professionista intellettuale,, competente , autonomo, e responsabile.
L’aspetto relazionale sottolinea la centralità della persona assistita durante il percorso di cura, e l’integrazione con gli altri membri dell’equipe pongono all’infermiere il dovere di approfondire il profilo relazionale.

FORMAZIONE / REGOLAMENTO PROFESSIONALE / ESERCIZIO PROFESSIONALE
D.M. n. 740 del14 SETTEMBRE 1994 ministero sanità.
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DELL’OSTETRICA/O
Art. 1 È individuata la figura dell’ostetrica/o con il seguente profilo: l’ostetrica/o è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato…..
Art. 3.1 – Il diploma universitario di ostetrica/o, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
Art. 4.1 – Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’articolo 3 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
Il decreto ministeriale identifica gli ambiti di attività la formazione e l’equipollenza degli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento.

FORMAZIONE
D.M. 24 LUGLIO 1996 n°501
ORDINAMENTI DIDATTICI – TABELLA XVIII TER
Obiettivi didattici e di tirocini Corso di Diploma Universitario per Infermiere
Art. 1 – Finalità, organizzazione, requisiti di legge
….il Corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del titolo di “Infermiere” (responsabile dell’assistenza generale infermieristica).
Il Corso di Diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari con le conoscenze necessarie a svolgere la professione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale, ai sensi del D.M. Sanità 14.9.1994, n° 739.
Art. 2 – Ordinamento didattico
…attività didattica e tirocini suddivisi in semestri…… Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.
L’attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo
Le aree didattico organizzative con gli obiettivi didattici,i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella Tabella…..
Disegna il nuovo ordinamento didattico universitario e rivede ancora una volta la denominazione del titolo, che diventa “diploma universitario per infermiere”. Inoltre identifica gli obiettivi formativi.

REGOLAMENTO PROFESSIONALE
Il patto Infermiere – Cittadino 12 maggio 1996
…….assieme al codice deontologico , regola il rapporto professionale che si instaura tra infermiere e cittadino .

FORMAZIONE / REGOLAMENTO PROFESSIONALE / ESERCIZIO PROFESSIONALE
Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’infermiere pediatrico
Art. 1
comma 1: “ E’ individuata la figura professionale dell’infermiere PEDIATRICO con il seguente profilo: L’infermiere PEDIATRICO E’ L’OPERATORE SANITARIO CHE , IN POSSESSO DEL DIPLOMA UNIVERSITARIO ABILITANTE E DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE E’ RESPONSABILE DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA PEDIATRICA.

Art. 2.1. Il diploma universitario di infermiere pediatrico, conseguito
ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione
all’albo professionale.

Col seguente decreto viene sancita la specificità dell’infermiere pediatrico distinta dalle altre figure identificate attraverso l’abilitazione al termine della formazione di base. Il Dm 70. 1997 indica i settori nei quali l’infermiere pediatrico può operare ovvero in strutture pubbliche o private. La natura dell’assistenza pediatrica è preventiva, palliativa,e riabilitativa, tecnica, relazionale ed educativa. Negli ambiti in cui l’infermiere pediatrico è inserito può svolgere sia attività prettamente individuali che collaborare con una pluralità di altri operatori.

ESERCIZIO PROFESSIONALE
Legge n. 40 del 06/03/1998
“Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”
Art. 35 Attività Professionali
Il professionista extracomunitario deve prima chiedere il riconoscimento del diploma in Ministero della Sanità e successivamente l’iscrizione all’albo professionale previo superamento di un esame tendente ad accertare la conoscenza della lingua italiana e delle norme che regolano l’esercizio professionale in Italia.

Legge 26 febbraio 1999, n.42
Abrogazione del mansionario
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI SANITARIE

Art.1 Definizione delle professioni sanitarie comma1 : “ La denominazione professione sanitaria ausiliaria[…] è sostituita dalla denominazione professione sanitaria.
Comma 2 : “[…] Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie […] è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali costitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base nonché degli specifici codici deontologici […]
Art. 4 (Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni)….
per le professioni di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell’esercizio professione e dell’accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professioni o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio Sanitario Nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato art. 6,comma 3, del decreto legislativo n° 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.

La suddetta legge abolisce le precedenti denominazioni delle professioni sanitarie non mediche e abroga il DPR 14/03/1974 n. 225ovvero i mansionari professionali. Vengono stabilite nuove norme per la pubblicità nel settore sanitario . Sono sancite le modalità per l’equipollenza dei diplomi conseguiti precedentemente.
La legge n. 42,abrogando il mansionario, indica nel codice deontologico uno degli elementi che , con il profilo e gli ordinamenti didattici , definisce il campo proprio di attività dell’infermiere.

 

Pubblicato da korraton

Laureato Magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche presso l'università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.