Normativa d’interesse sanitario, infermieristico e ostetrico dal 1990 ad oggi [parte III]

ESERCIZIO PROFESSIONALE / REGOLAMENTO PROFESSIONALE / FORMAZIONE
Legge1 febbraio n.43/2006
“Disposizione in materia di professioni sanitarie infermieristiche , ostetriche riabilitative, tecnico-sanitaria e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”.

Art. 1 contiene le definizioni e identifica che sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000 n. 251 e del decreto del ministro della Sanità del 29 marzo 2001, i cui operatori svolgono in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.
Art. 2 comma 3. contiene un importante disposizione che contribuisce a dare pari dignità deontologica ai liberi professionisti e ai professionisti dipendenti di strutture pubbliche o private. L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante , salvaguardando il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della legge.
Art 3. istituisce gli ordini e gli albi delle professioni sanitarie, al fine di adeguare il livello culturale , deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito dagli Stati membri dell’Unione europea.

Art.4 conferisce una delega al governo, da esercitare entro sei mesi, con il fine di trasformare i Collegi esistenti in Ordini professionali e istituire i nuovi Ordini per le figure prive.
Quindi gli attuali Collegi provinciali IPASVI sono destinati ad essere sostituiti dagli Ordini.
Attualmente il Governo non ha ancora dato attuazione a quanto disposto dalla legge 43/2006 in merito alla trasformazione dei collegi in ordini.
Art. 6 prevede l’istituzione della funzione di coordinamento per le professioni sanitarie, stabilendo i requisiti per assumere tali funzioni, ovvero i master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento dell’area di appartenenza, unito all’esperienza triennale nel profilo di appartenenza. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica è valido per l’esercizio della funzione di coordinamento

Tale legge ha introdotto ulteriori elementi di innovazione nel quadro delle professioni infermieristiche . La Legge stabilisce infatti che per ogni professione sanitaria vengono individuati quattro livelli di formazione ai quali corrispondono diverse definizioni e ambiti di competenze. Infatti l’ART.6 suddivide i professionisti in :
_Infermieri laureati o in possesso di titolo equipollente ai sensi dell’Art.4 della Legge 26 febbraio 1999 n. 42;
_Infermieri coordinatori , in possesso di un master in I livello per le relative funzioni;
Infermieri Specialisti in possesso del relativo master di I livello per le funzioni specialistiche ;
Dirigenti Infermieristici muniti di Laurea Specialistica(oggi Magistrale) .

CCNL
Ipotesi CCNL 2006/2009 del comparto sanità pubblica, in data 29/02/2008
Avvio dell’applicazione della legge n°43 del 2006. In questa fase è previsto l’applicazione del titolo obbligatorio del master in management o del precedente titolo di capo sala, per l’assegnazione delle funzioni di coordinamento, come previsto dall’accordo Stato Regioni applicativo della L.43 stessa, a decorrere dall’entrata in vigore del CCNL, facendo salvi i coordinamenti precedentemente assegnati

CCNL 2006/2009 del Comparto Sanità pubblica, in data 14/04/2008
ART.4
Effettiva applicazione della Legge n.43/2006. Per l’assegnazione delle funzioni di coordinamento è previsto titolo obbligatorio del master in management o del precedente titolo di capo sala, nonché un’esperienza professionale di 3 anni in cat D.

CCNL 2008/2009 2° biennio. Norme finali, in data 31/07/2009
Art.12
Comma 3: “in considerazione della rilevanza e della complessità degli incarichi di coordinamento e specialistici, di cui alla L. 43/2006, nonché di posizione organizzativa, le parti affronteranno in maniera organica e completa la tematica del sistema di valorizzazione della responsabilità e dell’autonomia professionale nella prossima tornata contrattuale”.

FORMAZIONE
Decreto Ministeriale 8 gennaio 2009
Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie
Art. 1
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie individuate nell’allegato, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le università statali e non statali.
Dm del 19-02-2009
Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270
Art1. Coma 3 . Le classi delle lauree delle professioni sanitarie di cui al D.I. 2 aprile 2001 (S.O. n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n.128 del 5 giugno 2001) sono soppresse e sostituite da quelle allegate al presente decreto di cui fanno parte integrante, fatto salvo quanto previsto all’articolo 9.

CCNL & REGOLAMENTO PROFESSIONALE
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150. “Attuazione della legge 4 marzo, 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
Art 24 Capo II
Torna con forza il principio del concorso per la progressione di carriera (già presente in era preaziendalistica). Le progressioni di carriera e gli incarichi vengono accomunati a “premi”, che però derivano da una valutazione del personale nell’arco dell’anno precedente, mentre le progressioni economiche di carriera e gli incarichi hanno più attinenza allo sviluppo professionali. Nella riforma Brunetta si continua a distinguere tra progressioni orizzontali e verticali. Le prime devono essere attribuite in modo selettivo, a una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. Le progressioni verticali, invece , identificate dalla Riforma come “Progressioni di carriera”, a partire dal 1° Gennaio 2010 l’unica possibilità e quella di ricorrere al concorso pubblico per titoli ed esami. Dopo circa un decennio torna quindi il concorso pubblico per la progressione verticale.

ESERCIZIO PROFESSIONALE / REGOLAMENTO PROFESSIONALE / FORMAZIONE
Codice Deontologico dell’ Ostetrica/o Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 19 giugno 2010

Commento
Codice Deontologico dell’ostetrica/o 19 giugno 2010
Il Codice Deontologico delle ostetriche fissa le norme dell’agire professionale e definisce i principi guida della professione.
L’assistenza garantita dall’ostetrica/o, si integra con le attività degli altri professionisti, attraverso interventi specifici di natura intellettuale e tecnico-scientifica, in ambito assistenziale, relazionale, educativo e gestionale, svolti con responsabilità, in autonomia e/o in collaborazione con altri professionisti sanitari.
Il comportamento dell’ostetrica/o si fonda sul rispetto dei diritti umani universali, dei principi di etica clinica e dei principi deontologici della professione.
L’ostetrica/o mantiene il segreto di quanto viene a conoscenza nello svolgimento dell’attività professionale, e sulle prestazioni assistenziali effettuate e garantisce la riservatezza del trattamento dei dati personali e della relativa documentazione, salvo il caso di obbligo giuridico o pericolo di vita della persona.

ESERCIZIO PROFESSIONALE / REGOLAMENTO PROFESSIONALE / FORMAZIONE
Deliberazione n. 1/09 del 10 /01/2009 e dal Consiglio Nazionale dei Collegi Ipasvi Roma 17/01/2009
“Nuovo Codice Deontologico dell’ Infermiere”

Commento
Una riscrittura del Codice deontologico infermieristico era stato presentato in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere il 12 maggio del 1999. L’ obiettivo era quello di indicare le caratteristiche della mission infermieristica in modo da dare spazio alle esigenze di autonomia professionale e fornendo una traccia di riflessione per il quotidiano confronto tra i professionisti e i ritardi della cultura e delle strutture in cui operano.
Il Codice deontologico approvato nel 1999 resterà in vigore fino al 2009.
L’esigenza di ridefinire l’articolato riflette l’evoluzione della professione, che nell’arco di un decennio ha acquisito un’identità finalmente netta e definita nei suoi contorni: l’infermiere non è più “l’operatore sanitario” dotato di un diploma abilitante, ma “il professionista sanitario responsabile dell’assistenza infermieristica”. Un professionista che, in quanto tale e anche nella sua individualità, assiste la persona e la collettività attraverso l’atto infermieristico inteso come il complesso dei saperi, delle prerogative, delle attività, delle competenze e delle responsabilità dell’infermiere in tutti gli ambiti professionali e nelle diverse situazioni assistenziali.
Da questa significativa svolta ha origine il “nuovo” rapporto infermiere-persona/assistito recepito dal Codice deontologico dell’infermiere 2009.

Bibliografia
1. Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modifiche apportate dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993 n. 517, Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (omissis), in Gazzetta Ufficiale 305 del 30 dicembre 1992 – S.O.
3. Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Norme per la razionalizzazione del Ser- vizio sanitario nazionale, in Gazzetta Ufficiale 165 del 16 luglio 1999 – S.O.
4. Decreto del Ministero 29 marzo 2001. Definizione delle figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3, e 4 della legge 10 agosto, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 251/2000, in Gazzetta Ufficiale 118 del 23 maggio 2001.
5. Legge 26 febbraio 1999, n. 42. Disposizioni in materia di professioni sanitarie, in Gazzetta Ufficiale 50 del 2 marzo 1999.
6. Legge 10 agosto 2000, n. 251. Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica, in Gazzetta Ufficiale 208 del 6 settembre 2000
7. Decreto Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 739. Regolamento concernente l’individuazione del relativo profilo professionale dell’infermiere, in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 6 del 9 gennaio 1995.
8. Direttiva 77/453/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l’attività di infermiere responsabile dell’assistenza generale. Gazzetta Ufficiale L 176 del 15.7.1977 e successive modificazioni.
9. Legge 5 novembre 1996, n. 573. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto Legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca, in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1996.
10. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 13 novembre 2003. Accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avente oggetto la determinazione del fab- bisogno delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2003/04 di cui all’art. 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazio- ni, in Gazzetta ufficiale Serie generale n. 297 del 23 dicembre 2003
11. Italia, Decreto Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 9 luglio 2004. Modalità e contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2004/05, in Gazzetta Ufficiale 168 del 20 luglio 2004.
12. Italia, Decreto Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 1 ottobre 2004 Modifica delle modalità di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle pro- fessioni sanitarie per l’a.a. 2004/05, in Gazzetta Ufficiale 240 del 14 ottobre 2004.

Pubblicato da korraton

Laureato Magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche presso l'università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

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