Normativa d’interesse sanitario, infermieristico e ostetrico dal 1990 ad oggi [parte II]

FORMAZIONE
CCNL Comparto Sanità 1998-2001

Art.19: l’operatore professionale coordinatore già 1^ ctg. dal 7° livello è reinquadrato nella categoria D, come “collaboratore professionale sanitario”.

Art. 16:   criteri e procedure per i passaggi tra categorie (…).

Allegato 1: modalità di accesso alla cat. D: dall’esterno, con pubblico concorso; dall’interno, tramite selezione (art. 16).
Introduzione della “declaratoria” per individuare la categoria: per quanto riguarda la cat. “D” si rispetta la falsariga  di quanto contenuto nel D.P.R.  n. 821/1984…Si continua a prevedere “ove sia comunque richiesto”, il titolo AFD, abbreviando a due anni, anziché tre, l’esperienza nel profilo cat. C.

Individuava nella categoria C e successivamente nella categoria D il collaboratore professionale sanitario (infermiere) definendolo: “Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni
di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale; Appartengono altresì a questa categoria – nel livello economico D super (Ds) – i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente:
autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti; ampia discrezionalità operativa nell’ambito delle strutture operative di assegnazione; funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane; coordinamento di attività didattica; iniziative di programmazione e proposta”.
Quello che appare come un nuovo meccanismo, del tutto inedito nel contratto del comparto, e vero frutto della privatizzazione, è il procedimento di attribuzione delle funzioni di coordinamento. Il ruolo del coordinatore diventa quindi un incarico aziendale, con criteri di assegnazione definiti mediante contrattazione collettiva decentrata e sottoposto a valutazione. Diventa di fatto un’attribuzione di competenze, con meccanismi che ricordano le attribuzioni di incarichi dirigenziali. Da un punto di vista della semplificazione normativa si registra l’emanazione di un Testo Unico delle leggi sulla privatizzazione attraverso il D.Lgs 20 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. (Benci L., 2010).

FORMAZIONE
Decreto legislativo 229/99
NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Modifica al Decreto Legislativo 502/92
Art.1 c.1 la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività è garantita nel rispetto delle dignità e della libertà della persona umana….
c.2 Il SSN assicura …. I livelli essenziali e uniformi di assistenza, definiti dal piano sanitario nazionale..
Art. 6- bis 1) (Integrazioni all’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.502) .
Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono elaborate ogni tre anni linee guida per la stipulazione di protocolli d’intesa tra le regioni, le università e le strutture del Servizio sanitario nazionale, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.
Art. 6-ter (Fabbisogno di personale sanitario). 1). Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanità, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.
Art. 16-bis
(Formazione continua)

1. Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente. L’aggiornamento professionale è l’attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale.
2. La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 del presente decreto è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui all’art. 16-ter. 

Art. 16-ter
(Commissione nazionale per la formazione continua) 

1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, è nominata una Commissione nazionale per la formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La commissione è presieduta dal Ministro della sanità ed è composta da due vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della sanità e l’altro rappresentato dal Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché da dieci membri, di cui due designati dal Ministro della sanità, due dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità, due dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di consultazione delle categorie professionali interessate in ordine alle materie di competenza della Commissione.

2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. La Commissione definisce altresì i requisiti per l’accreditamento delle società scientifiche nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua. 

Art. 16-quater
(Incentivazione della formazione continua ) 

1. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale.

3. Per le strutture sanitarie private l’adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell’obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l’accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.

Questa Legge regolamenta la formazione continua, la commissione nazionale per la formazione continua, l’incentivazione per la formazione continua,la formazione manageriale le strutture del servizio sanitario nazionale

FORMAZIONE
Decreto 3 novembre 1999, n. 509
MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
‘Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei.’
Art. 3
Titoli e corsi di studio
1. Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello:a) laurea (L) b) laurea specialistica (LS).
2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea specialistica, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.
8. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell’articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

La legge 509/99 ha introdotto il nuovo ordinamento nell’ambito del sistema universitario. Si è trattato di una svolta epocale che è stata originata principalmente dallo sdoppiamento del percorso formativo, con la creazione di un triennio di laurea base ed un biennio di specialistica ad esso direttamente consequenziale, al termine del quale si consegue un titolo equipollente a quello del vecchio ordinamento.
Questa legge riforma la 341/90 e rivedendo la denominazione dei titoli di studio.

Decreto 27 Luglio 2000 ministero SANITA’ E MURST
Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere, infermiere pediatrico, ostetrica ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base

questo decreto definisce per le professioni sanitarie non mediche l’equipollenza dei pregressi titoli di studio.

Legge 251, 10 agosto 2000
DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI SANITARIE infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.
Art. 5 
Formazione universitaria 

1. Il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della Sanità, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n° 127, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge. 
2. Le Università nelle quali è attivata la Scuola diretta a fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola contestualmente alla attivazione dei corsi universitari di cui al comma 1.
Questa legge stabilisce che gli infermieri in possesso del titolo di studio rilasciati con i precedenti ordinamenti possono accedere alla laurea di secondo livello in scienze infermieristiche, inoltre si aprono le porte per l’accesso alla nuova qualifica unica di dirigente nel ruolo sanitario.

Decreto Murst del 2 aprile 2001
Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie.
Allegato 1/S
Classe 1/S
Classe delle lauree specialistiche nelle scienze infermieristiche e ostetriche- obiettivi formativi qualificanti
E’un primo concreto passo verso l’attivazione della laurea che definisce le competenze dei laureati specialisti, che devono possedere “una formazione professionale avanzata per intervenire con elevate competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca (…e) sono in grado di esprimere competenze avanzate di tipo assistenziale, organizzativo, gestionale, di ricerca in risposta ai problemi prioritari di salute della popolazione e ai problemi di qualità dei servizi”. Queste competenze sono in linea con l’evoluzione di quel processo di professionalizzazione che è stato più volte sostenuto da un’offerta formativa diversificata e coerente con la crescita del ruolo e delle funzioni infermieristiche. L’accesso a tale livello di formazione è consentito anche a coloro che sono in possesso del titolo abilitante all’esercizio professionale rilasciato in base al vecchio ordinamento, nonché della maturità quinquennale ( legge 1/2002).
Nel dicembre 2003, dopo l’approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni dell’Accordo tra il ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome sulla determinazione del fabbisogno delle professioni sanitarie, anche il Miur si pronuncia positivamente sull’attivazione delle Lauree specialistiche e ratifica la decisione. Il Consiglio universitario nazionale (Cun) costituisce quindi uno schema di ordinamento didattico per le singole classi specialistiche al fine di assicurare la formazione di figure professionali uniformi sul territorio nazionale.
Decreto Interministeriale 2 aprile 2001 murst e ministero della sanità.
Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie
Art 1 Gli obiettivi formativi qualificanti, di cui al presente decreto, e le denominazioni dei titoli finali rilasciati dalle università sono ridefiniti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, in conformità con eventuali riformulazioni determinate con i decreti del Ministro della sanità adottati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
Art. 2 1.I corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto sono istituiti e attivati dalle facoltà di Medicina e Chirurgia con il concorso, ove previsto dallo specifico profilo formativo, di altre facoltà. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

CCNL
CCNL Comparto Sanità 2002-2005
Art. 19
I punti principali dell’intesa, di interesse per i coordinatori infermieristici, sono contenuti nell’articolo 19, comma 1, b e c, di cui si riporta un breve estratto:
(omissis)
“Ricollocazione di tutti i coordinatori nel livello economico DS, con mantenimento del coordinamento e della relativa indennità, attraverso diverse modalità, riguardanti gli operatori con funzione di coordinamento prima del 31 agosto 2001 e coloro i quali hanno avuto l’attribuzione di tale funzione dopo tale data” (…).

FORMAZIONE
Decreto miur 22 ottobre 2004, n.270
Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Art. 3. Titoli e corsi di studio
1. Le università rilasciano i seguenti titoli: a) laurea (L); b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.
4. Il corso di laurea ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. L’acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 é preordinata all’inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all’esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell’osservanza delle disposizioni di legge e dell’Unione europea e di quelle di cui all’articolo 11, comma 4.
6. Il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
7. Il corso di specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, commi 5 e 6.
9. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell’articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
10. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.

Art. 6. Requisiti di ammissione ai corsi di studio
1.Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo
2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
Art. 7. Conseguimento dei titoli di studio
1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell’Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.
2. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti.
3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell’Unione europea.
4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.
Art. 10. Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi
1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:
a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.
2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i corsi preordinati all’accesso alle attività professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi.
3. I decreti di cui al comma 1 determinano, altresì, il numero minimo di CFU necessario per l’istituzione dei corsi di studio adeguatamente differenziati.
4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi, fatti salvi i corsi preordinati all’accesso alle attività professionali.
5. Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:
a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;
b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l’italiano;
d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
e) nell’ipotesi di cui all’articolo 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
La legge 270/ 2004 rinomina il nome di Laurea specialistica in Laurea Magistrale, con l’obiettivo di fornire allo studente una formazione avanzata. Ogni facoltà, in base alla classe di laurea, avrà obiettivi formativi qualificanti comuni a tutti gli atenei, e obiettivi formativi specifici stabiliti da ogni singolo ateneo.

Pubblicato da korraton

Laureato Magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche presso l'università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

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